Una notizia importante per tutte le nostre compagnie: per il Terzo Settore si comunica la Proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini iva, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
L’articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale del decreto approvato al comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte. Ai fini iva le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Oltre alla proroga (già anticipata dal MEF e ora confermata) si segnala anche l’introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts. Cosa prevede il nuovo articolo? Prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate. Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Il decreto interviene sulle plusvalenze generate dalla trasformazione di attività commerciali in attività non commerciali, in seguito all’applicazione dei nuovi criteri dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore.
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https://www.fitateatro.eu/2025/11/25/novita-importanti-per-il-terzo-settore-proroga-iva-al-2036/
